Tassazione agevolata per i dividendi distribuiti con fondo trasparente

Nella risposta ad interpello del 19 aprile 2021, n. 258, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione dei benefici dati dalla tassazione convenzionale ai dividendi italiani distribuiti ad una fondazione svizzera tramite di un fondo di investimento “trasparente”.

Il caso

La fondazione, con personalità giuridica, è soggetto passivo d’imposta, pur godendo di esenzione dalle imposte sui redditi in base alle norme locali. L’ente offre coperture previdenziali integrative ai dipendenti di società della fondazione. Nello svolgimento dell’ attività la fondazione investe parte delle risorse finanziarie in società residenti in Italia, tramite un Fond Commun de Placement. Si tratta di un fondo di investimento di diritto svizzero senza personalità giuridica, per investitori qualificati. Il fondo è fiscalmente trasparente: con redditi imputati agli investitori secondo la quota di partecipazione. Il profilo interpretativo riguarda il regime tributario applicabile ai dividendi erogati dalle società italiane in cui la Fondazione investe tramite il fondo.

L’Agenzia ritiene che l’assenza di soggettività passiva del fondo impedisca di qualificare tale forma di investimento come “persona residente” in Svizzera ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia.

Tuttavia, la Fondazione, potrebbe beneficiare del trattamento previsto dalla normativa pattizia.

Ciò anche alla luce delle elaborazioni interpretative formalizzate nel “Partnership Report” in sede Ocse, recepite nella versione 2014 del Commentario al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Secondo il Partnership Report una partnership fiscalmente trasparente non può essere trattata come persona residente. Si può però riconoscere ai soci la legittimazione ad invocare la Convenzione stipulata dagli Stati di residenza, per la quota di reddito imputata, a condizione che tale reddito sia attribuito ai fini dell’imposizione nel Paese di residenza, a prescindere dalla distribuzione. Principi accolti anche nel contesto del regime fiscale dei dividendi erogati da società italiane a fondi esteri che si qualificano come trasparenti (circolare n. 6/E/2016). Il riconoscimento dei benefici convenzionali è legato al riscontro della qualifica di residente, nel senso di soggetto passivo d’imposta, nonché al fatto che il percettore sia beneficiario del reddito. Ricorrendo la condizione di “trasparenza fiscale” e queste ulteriori condizioni, il sostituto di imposta potrà applicare la ritenuta ridotta (15%).

Autore

CPA and Auditor