Risposta ad istanza di interpello n. 106/2021, Cassazione 3896/2021: una “nuova primavera” per i trust?

L’Agenzia delle Entrate e la Cassazione, ad un giorno di distanza una dall’altra, tornano a pronunciarsi sul tema dell’applicazione delle imposte indirette ai trust contribuendo a risolvere, forse, il dilemma sull’individuazione del momento impositivo.

Se la Cassazione con la sentenza n. 3896 del 16 febbraio 2021 aderisce all’orientamento giurisprudenziale recentemente affermato (Cassazione n. 975 del 17 gennaio 2018; Cassazione n. 16699 del 21 giugno 2019; Cassazione n. 19167 del 17 luglio 2019), confermando che è solo l’atto di attribuzione ai beneficiari a rilevare quale trasferimento di ricchezza e, quindi, come presupposto per l’applicazione delle imposta sulle successioni e donazioni, registro e ipocatastali, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad istanza di interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 segna un passaggio importante, un punto di svolta, nella posizione dell’amministrazione finanziaria sul tema.

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate è quello della attribuzione dei beni al beneficiario di un trust estero revocabile a seguito della revoca dello stesso trust. Al di là dei fatti che hanno riguardato il trust estero e del disponente-beneficiario, l’Amministrazione Finanziaria si concentra sull’identità soggettiva del disponente e beneficiario, rilevando l’assenza di un trasferimento intersoggettivo e, quindi, di un trasferimento di ricchezza. Con ciò escludendo l’applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al D. lgs. n. 346 del 1990. Questa conclusione, che supera la posizione contenuta dei precedenti documenti di prassi (Circolare 6 agosto 2007, n. 47 e Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E), è motivata citando espressamente la posizione della giurisprudenza secondo cui “solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza” (Cassazione, sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020).

L’orientamento giurisprudenziale recentemente consolidato e l’avvenuta conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate potrebbero dare nuovo impulso all’utilizzo del trust che, partendo dagli ordinamenti di common law, ha conosciuto un notevole interesse anche Italia, rappresentando un’efficace soluzione a molteplici esigenze, quali ad esempio il passaggio generazione e la protezione patrimoniale.

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Lawyer